Telefono e Posta Elettronica

Sezione relativa a telefono e posta elettronica, come indicato all'art. 13, c. 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013


Art. 13
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle
pubbliche amministrazioni
 
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le
informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione,
corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono
pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
d) all'elenco dei numeri di telefono nonche' delle caselle di posta
elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica
certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi
richiesta inerente i compiti istituzionali.

ATTI SCADUTI
Data di pubblicazione Data di aggiornamento Descrizione Obbligo Oggetto Note

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I dati personali pubblicati sono «riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d. lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali».

   

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