Costi contabilizzati - Amministrazione Trasparente
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Costi contabilizzabili
Sezione relativa ai costi contabilizzati, come indicato all'art. 32, c. 2, lett. a) e all'art. 10, c. 5 del d.lgs. 33/2013
Art. 32
       Obblighi di pubblicazione concernenti i servizi erogati 
2. Le pubbliche amministrazioni, individuati i servizi erogati agli
utenti, sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo 10, comma 5,
pubblicano:
a)  i  costi  contabilizzati,  evidenziando  quelli  effettivamente
sostenuti e quelli imputati al personale per ogni servizio erogato  e
il relativo andamento nel tempo;
Art. 10
        Programma triennale per la trasparenza e l'integrita' 
5. Ai fini della riduzione del  costo  dei  servizi,  dell'utilizzo
delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' del
conseguente  risparmio   sul   costo   del   lavoro,   le   pubbliche
amministrazioni  provvedono  annualmente  ad  individuare  i  servizi
erogati, agli utenti sia finali che intermedi, ai sensi dell'articolo
10, comma 5, del decreto  legislativo  7  agosto  1997,  n.  279.  Le
amministrazioni provvedono altresi' alla contabilizzazione dei  costi
e all'evidenziazione dei costi effettivi  e  di  quelli  imputati  al
personale per ogni servizio erogato, nonche' al monitoraggio del loro
andamento  nel  tempo,  pubblicando  i   relativi   dati   ai   sensi
dell'articolo 32.
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