Opere Pubbliche - Amministrazione Trasparente
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Opere Pubbliche
Sezione relativa alle opere pubbliche, come indicato all'art. 38 del d.lgs. 33/2013
Art. 38
Pubblicita' dei processi di pianificazione, realizzazione
e valutazione delle opere pubbliche
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano tempestivamente sui
propri siti istituzionali: i documenti di programmazione anche
pluriennale delle opere pubbliche di competenza dell'amministrazione,
le linee guida per la valutazione degli investimenti; le relazioni
annuali; ogni altro documento predisposto nell'ambito della
valutazione, ivi inclusi i pareri dei valutatori che si discostino
dalle scelte delle amministrazioni e gli esiti delle valutazioni ex
post che si discostino dalle valutazioni ex ante; le informazioni
relative ai Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti
pubblici di cui all'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144,
incluse le funzioni e i compiti specifici ad essi attribuiti, le
procedure e i criteri di individuazione dei componenti e i loro
nominativi.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano, fermi restando gli
obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 128 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le informazioni relative ai
tempi, ai costi unitari e agli indicatori di realizzazione delle
opere pubbliche completate. Le informazioni sui costi sono pubblicate
sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorita' per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura
altresi' la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web
istituzionale al fine di consentirne una agevole comparazione.
COMUNE DI PALUDI
Via Giordano Bruno - 87060 Paludi (CS)
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